Art. 66 — Composizione e formazione delle squadre

Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento:

  • a)squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalita' degli interventi di soccorso, composta da 5 unita', di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;
  • b)squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unita' di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;
  • c)squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessita' denominata "partenza ridotta". Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unita' permanente, un volontario. Tale sostituzione non puo' riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione puo' variare ma, in ogni caso, non puo' prevedere meno di tre unita' permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogru', composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessita', in sostituzione di una unita' permanente, un volontario.

Testo vigente dal 22 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64~art66 · fonte del testo