Art. 34 — Assistenza sanitaria
In relazione all'espletamento di specifiche attivita' e nei settori in cui vi sia una particolare necessita', il Dipartimento puo' avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di:
- a)medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno;
- b)medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attivita' affidata in convenzione.
Testo vigente dal 22 maggio 2012
