Art. 21 — Circolari
Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
Testo vigente dal 22 maggio 2012
