Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime. La misura del contributo e' fissata dal consiglio di istituto. Il consiglio di istituto puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Testo vigente dal 20 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;638~art12 · fonte del testo