Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato. Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Testo vigente dal 20 maggio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;638~art11 · fonte del testo