Art. 7 — Direzione generale dell'internazionalizzazione

La direzione generale dell'internazionalizzazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

  • a)integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore;
  • b)promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attivita' relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali;
  • c)monitoraggio della normativa dell'Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;
  • d)partecipazione alle attivita' degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;
  • e)partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;
  • f)cura delle attivita' legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • g)supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilita';
  • h)cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per l'uso all'estero;
  • i)riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero;
  • l)collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • m)cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148;
  • n)promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;
  • o)promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;
  • p)filiazioni e accreditamento delle universita' estere.

Testo vigente dal 2 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62~art7 · fonte del testo