Art. 5 — Direzione generale del diritto allo studio
La direzione generale del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
- a)programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale;
- b)attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- c)attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;
- d)valorizzazione del merito degli studenti nelle universita' e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e)accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;
- f)attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;
- g)supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, nonche' cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- h)indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento;
- i)raccordo col Ministero dell'istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.
Testo vigente dal 2 maggio 2025
