Art. 5 — Criteri di concessione dei contributi
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194.
Abrogato dal 9 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194.
Abrogato dal 9 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1994 al 9 giugno 2001. 245 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano:
tolto: a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione richiedente opera;
tolto: b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione civile nella zona, anche in considerazione del rapporto costi-benefici dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo;
tolto: c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;613~art5 · fonte del testo
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