Art. 185
1. All'articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
- b)Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
