Art. 209
All'articolo 373 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575, e' apportata la seguente modificazione:
- a)Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
- a)i veicoli della Polizia di Stato targati <Polizia> e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
- b)i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
- c)i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
- d)i veicoli con targa V.F., nonche' quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
- e)i veicoli con targa G.d.F.;
- f)i veicoli con targa C.F.S.;
- g)i veicoli con targa POLIZIA PEN;
- h)i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
- i)i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche' i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamita' naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessita' in soccorso delle popolazioni colpite, purche' muniti di specifica attestazione delle competenti autorita';
- 1)i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
