Art. 201
1. All'articolo 357 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1 le parole: "dall'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 162, comma 1," e le parole: ", a termine dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse;
- b)Al comma 2 le parole: "e dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse.
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
