Art. 130
Il testo dell'articolo 224 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal testo dell'articolo 225 del D.P.R. medesimo, con le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: "di 40 cm" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 cm";
- b)al comma 3 le parole: a 60 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 1 m";
- c)il comma 6 e' soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati;
- d)al preesistente comma 7, rinumerato comma 6, dopo la parola: "catadiottrico" e' aggiunta la seguente: "posteriore"; le parole: "Il dispositivo deve essere posto sul paragrafo posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm" sono sostituite dalle seguenti: "Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm";
- e)al preesistente comma 8, rinumerato comma 7, la parola: "catadiottri" e' sostituita dalla seguente: "catadiottrici";
- f)al preesistente comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: "dei dispositivi" e' aggiunta la seguente: "catadiottrici".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
