Art. 130

Il testo dell'articolo 224 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal testo dell'articolo 225 del D.P.R. medesimo, con le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole: "di 40 cm" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 cm";
  • b)al comma 3 le parole: a 60 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 1 m";
  • c)il comma 6 e' soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati;
  • d)al preesistente comma 7, rinumerato comma 6, dopo la parola: "catadiottrico" e' aggiunta la seguente: "posteriore"; le parole: "Il dispositivo deve essere posto sul paragrafo posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm" sono sostituite dalle seguenti: "Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm";
  • e)al preesistente comma 8, rinumerato comma 7, la parola: "catadiottri" e' sostituita dalla seguente: "catadiottrici";
  • f)al preesistente comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: "dei dispositivi" e' aggiunta la seguente: "catadiottrici".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art130 · fonte del testo