- REVERSALI E MANDATI INESTINTI Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio vanno restituiti all'istituto che li ha emessi. L'istituto li annulla ed emette nuovi titoli con l'imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art44 · fonte del testo