Art. 35 — Reversali e mandati inestinti
Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'eserczio finanziario successivo.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
