- ESERCIZIO PROVVISORIO Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
