Art. 18 — Esercizio provvisorio
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dello anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
