Art. 2 — Compiti dell'Istituto
I Compiti dell'IRRSAE - Liguria sono i seguenti:
- 1)raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
- 2)condurre studi e ricerche in campo educativo;
- 3)promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche;
- 4)organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
- 5)fornire consulenza sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'Istituto, anche attraverso l'attivita' specifica dei propri organici:
- a)raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado;
- b)promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con le Universita', il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le Regioni, le amministrazioni locali o altri enti;
- c)svolge e promuove direttamente studi o ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali
- d)collabora, su richiesta, a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati;
- e)promuove iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture o dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati;
- f)promuove ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e internazionale;
- g)organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica o utilizza le attrezzature messe a disposizione a tal fine da Universita', istituti scolastici o altri enti. Per l'attuazione dei suddetti compiti gli Istituti si avvalgono, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso le sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche con la destinazione di parte del personale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
