I Compiti dell'IRRSAE - Liguria sono i seguenti:

  • 1)raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
  • 2)condurre studi e ricerche in campo educativo;
  • 3)promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche;
  • 4)organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
  • 5)fornire consulenza sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'Istituto, anche attraverso l'attivita' specifica dei propri organici:
  • a)raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado;
  • b)promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con le Universita', il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le Regioni, le amministrazioni locali o altri enti;
  • c)svolge e promuove direttamente studi o ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali
  • d)collabora, su richiesta, a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati;
  • e)promuove iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture o dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati;
  • f)promuove ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e internazionale;
  • g)organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica o utilizza le attrezzature messe a disposizione a tal fine da Universita', istituti scolastici o altri enti. Per l'attuazione dei suddetti compiti gli Istituti si avvalgono, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso le sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche con la destinazione di parte del personale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604~art2 · fonte del testo