Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1994 al 19 marzo 2005. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "11. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonche' i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione puo' essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-01;595~art7 · fonte del testo
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