Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1994 al 19 marzo 2005. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "35. L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato. L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti:
tolto: a) il numero d'ordine della registrazione;
tolto: b) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda;
tolto: c) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di societa', di associazione o di ente morale;
tolto: d) un esemplare della riproduzione del marchio;
tolto: e) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere;
tolto: f) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero;
tolto: g) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorita' per la protezione temporanea in esposizioni;
tolto: h) data della registrazione del marchio. Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-01;595~art16 · fonte del testo
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