Art. 2 — Oggetto della disciplina

Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

  • a)trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
  • b)trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;
  • c)centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
  • d)cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio e' riservata ai soggetti con disabilita', di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 3 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-05;58~art2 · fonte del testo