Art. 14 — Modifiche all'art. 228
L'art. 228, comma 2, e' sostituito dal seguente: "La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, e' integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.".
Testo vigente dal 13 ottobre 1994
