Il primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo".

Testo vigente dal 13 febbraio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-31;571~art1 · fonte del testo