1. Ai fini dell'eventuale erogazione, da parte del Fondo, di anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee, per i quali non siano previste forme di anticipazione comunitaria, i soggetti titolari delle azioni, per il tramite delle amministrazioni statali rispettivamente competenti, possono inoltrare domanda al Fondo:
- a)evidenziando gli occorrenti elementi di individuazione delle domande gia' presentate a termini dell'art. 7;
- b)comunicando se sia stata avviata l'attuazione dell'azione ed allegando, in caso positivo, un documentato stato di avanzamento, nonche' una relazione sui previsti tempi tecnici di realizzazione dell'azione stessa. 2. L'erogazione di cui al comma 1 resta subordinata all'accettazione da parte della Comunita' di espresso atto di delega del beneficiario, ad essa ritualmente notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme corrispondentemente dovute dalle Comunita' europee.
Testo vigente dal 1 febbraio 1989
