1. Il contingente del Fondo e' costituito, oltre che dai dirigenti indicati nell'art. 2, da venti unita' di personale non dirigenziale, di cui due funzionari appartenenti alla qualifica IX, otto funzionari appartenenti alle qualifiche VIII e VII, quattro impiegati appartenenti alla qualifica VI e sei impiegati appartenenti alla qualifica IV. 2. Ferma restando la consistenza del contingente di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro possono essere apportate variazioni nella ripartizione per qualifiche del contingente stesso.
Testo vigente dal 1 febbraio 1989
