(Validita', rinnovo e reintegrazione delle licenze civili del personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato) 1. Le disposizioni sulla validita', il rinnovo, la reintegrazione si applicano anche al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, in possesso degli attestati, delle licenze e abilitazioni civili. 2. L'attivita' di volo, di lancio, l'addestramento ed i controlli di addestramento svolti nei reparti o nuclei di appartenenza, equivalenti a quelli prescritti per le corrispondenti licenze e abilitazioni civili, sono validi per mantenere in corso di validita', rinnovare e reintegrare le licenze e gli attestati aeronautici. 3. Le modalita' per il riconoscimento e la certificazione delle predette attivita' sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, sentiti i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Difesa e dell'Agricoltura.

Testo vigente dal 20 gennaio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566~art22 · fonte del testo