Art. 5
Dopo l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis (Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici). - 1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.".
Testo vigente dal 28 ottobre 1996
