Art. 4
L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' semplici). - 1. Le societa' semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.".
Testo vigente dal 28 ottobre 1996
