Art. 1 — Generalità
L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria e' adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
Testo vigente dal 27 gennaio 1993
