Art. 1 — Generalità

L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale del Corpo che svolge funzioni di polizia e' adeguato e proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative affidate.

Testo vigente dal 28 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210~art1 · fonte del testo