Art. 7 — Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 27 marzo 2001, n. 178.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 27 marzo 2001, n. 178.
Abrogato dal 10 giugno 2001
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2000 al 10 giugno 2001. 258 parole tolte, 11 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
tolto: a) inquinamento atmosferico;
tolto: b) inquinamento acustico;
tolto: c) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
tolto: d) rischi di incidenti rilevanti da attivita' industriali;
tolto: e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
tolto: f) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonche' fissazione dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;
tolto: g) attivita' di risanamento ambientale delle aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale a rischio di incidente rilevante;
tolto: h) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;
tolto: i) attivita' di supporto alle attivita' in sede internazionale connesse alla Convenzione sui cambiamenti climatici ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni, anche mediante la promozione di accordi volontari;
tolto: l) attivita' di supporto alle attivita' in sede internazionale connesse al Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;
tolto: m) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;
tolto: n) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di inquinamento atmosferico e rischi industriali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 27 MARZO 2001, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-03;549~art7 · fonte del testo
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