Art. 14 — Riscossione delle entrate proprie
Le entrate di cui ai Titoli II e III sono riscosse dall'ufficio all'estero di norma mediante accreditamento sul conto corrente di gestione, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, ed in via residuale ed eccezionale, direttamente dall'ufficio amministrativo e contabile in contanti, che, in questo caso, rilascia quietanza liberatoria al terzo debitore. Tutte le somme introitate sono iscritte integralmente negli appositi registri.
Testo vigente dal 13 aprile 2010
