Art. 6
Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in:
- 1)Aero Club Federati che espletano attivita' culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori:
- a)del volo a motore non acrobatico;
- b)del volo a vela non acrobatico;
- c)del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
- d)del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
- e)del volo con aeromobili ad ala rotante;
- f)del paracadutismo;
- g)del pallone libero o dirigibile;
- h)della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;
- i)del volo da diporto o sportivo privo di motore;
- j)dell'aeromodellismo. L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., puo' deliberare l'istituzione di nuove specialita' sportive aeronautiche.
- 2)Enti Aggregati che comprendono:
- a)associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;
- b)imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;
- c)imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;
- d)enti turistici ed imprese alberghiere;
- e)qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo delle attivita' aeronautiche;
- f)enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente n. 1), che svolgono attivita' didattica di volo da diporto o sportivo;
- g)enti che svolgono attivita' sportiva non agonistica nelle specialita' di cui al precedente n. 1, lettere i) e j).
- 3)Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.
Testo vigente dal 20 maggio 2013
