L'attivita' sportiva, diversa da quella didattica, turistica e promozionale, e' svolta a livello non agonistico ed agonistico.

  • a)Si intende per attivita' sportiva non agonistica ogni attivita' estemporanea ed occasionale con finalita' non competitive.
  • b)Si intende per attivita' sportiva agonistica: ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia; ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale; ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo; ogni altra attivita' sportiva non riconducibile alle attivita' di cui al comma precedente. L'anno sportivo coincide con l'anno solare. Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che puo' essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza. Si applicano per quanto di competenza le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A.

Testo vigente dal 20 maggio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53~art43 · fonte del testo