Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennita' determinata sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute. Le altre cariche sono onorifiche. Al Presidente, ai membri del Consiglio Federale, della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni collegiali, verra' determinato dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 20 maggio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53~art19 · fonte del testo