Il Consiglio Federale e' composto da:

  • 1)il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede;
  • 2)i tre membri, nominati con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto;
  • 3)il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera b), del presente Statuto. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione spettante per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della meta' piu' uno dei membri dello stesso Consiglio Federale. Esso deve essere convocato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Testo vigente dal 20 maggio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53~art24 · fonte del testo