I due livelli dirigenziali di cui al comma 1 dell'art. 6 sono articolati nei livelli retributivi di seguito indicati:

  • a)direttore - oltre i 5 anni di anzianita' nella qualifica di direttore;
  • b)direttore - prima nomina e fino a 5 anni di anzianita' nella qualifica di direttore;
  • c)dirigente - oltre i 4 anni di anzianita' nella qualifica di dirigente;
  • d)dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di anzianita' nella qualifica di dirigente.

Testo vigente dal 8 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53~art7 · fonte del testo