Art. 7 — Livelli retributivi
I due livelli dirigenziali di cui al comma 1 dell'art. 6 sono articolati nei livelli retributivi di seguito indicati:
- a)direttore - oltre i 5 anni di anzianita' nella qualifica di direttore;
- b)direttore - prima nomina e fino a 5 anni di anzianita' nella qualifica di direttore;
- c)dirigente - oltre i 4 anni di anzianita' nella qualifica di dirigente;
- d)dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di anzianita' nella qualifica di dirigente.
Testo vigente dal 8 marzo 1993
