In applicazione dell'art. 103 del regolamento del personale vengono definiti i seguenti livelli dirigenziali:

  • a)direttore;
  • b)dirigente. I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale. I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale. La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sara' preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.

Testo vigente dal 8 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53~art6 · fonte del testo