Art. 6 — Livelli dirigenziali
In applicazione dell'art. 103 del regolamento del personale vengono definiti i seguenti livelli dirigenziali:
- a)direttore;
- b)dirigente. I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale. I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale. La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sara' preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.
Testo vigente dal 8 marzo 1993
