All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente comma: "Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:

  • 1)l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;
  • 2)il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attivita' esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;
  • 3)la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  • 4)il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
  • 5)il rilascio del nulla osta di agibilita' teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale". Di conseguenza e' abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686.

Testo vigente dal 28 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526~art1 · fonte del testo