Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:

  • a)l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;
  • b)l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.". Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente: "La data di spedizione o di arrivo, nonche' di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attivita' culturali.".

Testo vigente dal 5 febbraio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-15;506~art4 · fonte del testo