Art. 1 — Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1999 al 1 gennaio 2019. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;525~art1 · fonte del testo
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