[1]Sezioni e servizi

[2]L'Istituto si articola in cinque sezioni:

  • 1)per la scuola materna;
  • 2)per la scuola elementare;
  • 3)per la scuola secondaria di primo grado;
  • 4)per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica;
  • 5)per le attivita' di educazione permanente. L'Istituto si articola inoltre in servizi comuni:
  • a)di documentazione e informazione;
  • b)di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione;
  • c)di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Ogni sezione e servizio ha un responsabile designato dal consiglio direttivo. Nell'ambito degli orientamenti del consiglio direttivo ogni sezione fornisce consulenza tecnica sui progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento riguardante il rispettivo settore di competenza. Le sezioni collaborano unitariamente per progetti comuni approvati dal consiglio direttivo. I servizi prestano opera di promozione, consulenza e assistenza nei confronti delle sezioni dell'I.R.R.S.A.E. e di istituti, enti, associazioni o singole persone che ne facciano richiesta. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio di informazione sulle attivita' dei settori di competenza e per l'analisi dei problemi comuni. Alle riunioni dei responsabili dei servizi e delle sezioni possono partecipare membri componenti del consiglio direttivo. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974.

Testo vigente dal 22 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515~art11 · fonte del testo