Art. 13 — Compenso forfetario di guardia e d'impiego
L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente: «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.». A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
Testo vigente dal 25 maggio 2009
