Art. 10 — Indennità di bilinguismo
[1]A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]_
[3]Attestato di conoscenza della lingua euro
[4]Attestato A
[5]17,20
[6]Attestato B
[7]14,34
[8]Attestato C
[9]11,49 A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
[10]euro
[11]Prima fascia
[12]17,20
[13]Seconda fascia
[14]14,34
[15]Terza fascia
[16]11,49 A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:
[17]Attestato di conoscenza della lingua euro
[18]Attestato A
[19]227,91
[20]Attestato B
[21]189,94
[22]Attestato C
[23]151,97
[24]Indennita' speciale di seconda lingua euro
[25]Prima fascia
[26]227,91
[27]Seconda fascia
[28]189,94
[29]Terza fascia
[30]151,97
Testo vigente dal 25 maggio 2009
