[1]A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

[2]_

[3]Attestato di conoscenza della lingua euro

[4]Attestato A

[5]17,20

[6]Attestato B

[7]14,34

[8]Attestato C

[9]11,49 A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

[10]euro

[11]Prima fascia

[12]17,20

[13]Seconda fascia

[14]14,34

[15]Terza fascia

[16]11,49 A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:

[17]Attestato di conoscenza della lingua euro

[18]Attestato A

[19]227,91

[20]Attestato B

[21]189,94

[22]Attestato C

[23]151,97

[24]Indennita' speciale di seconda lingua euro

[25]Prima fascia

[26]227,91

[27]Seconda fascia

[28]189,94

[29]Terza fascia

[30]151,97

Testo vigente dal 25 maggio 2009

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52~art10 · fonte del testo