Art. 8 — Indennità di bilinguismo
[1]A decorrere dal 1 gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua:
[2]Lire - Attestato A.... 408.000
[3]Attestato B.... 340.000
[4]Attestato C.... 272.000
[5]Attestato D.... 245.000. A decorrere dal l gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
[6]Lire - Prima fascia..............................408.000
[7]Seconda fascia............................340.000
[8]Terza fascia..............................272.000
[9]Quarta fascia.............................245.000.
Testo vigente dal 21 aprile 2001
