Art. 9 — Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2008 al 9 ottobre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 sono composte:
tolto: a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
tolto: b) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia;
tolto: c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-28;52~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.