Art. 2 — Sopralluogo

L'autorita' competente al rilascio della autorizzazione, verificata la completezza della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare l'idoneita' degli impianti, delle attrezzature e dei locali. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 1 sia sfavorevole, l'autorita' competente comunica al richiedente le carenze riscontrate e fissa un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle. Scaduto tale termine, ove il successivo sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza e' respinta. Nel caso in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite prima del termine fissato ne da' comunicazione all'autorita' competente la quale, entro sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.

Testo vigente dal 13 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-19;514~art2 · fonte del testo