Lo Stato si avvale della collaborazione delle province di Trento e di Bolzano per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Testo vigente dal 18 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;511~art4 · fonte del testo