L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, e' delegato, nell'ambito del proprio territorio, alle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto.

Testo vigente dal 18 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;511~art1 · fonte del testo