L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, e' sostituito dal seguente: " 1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unita' di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.".

Testo vigente dal 10 agosto 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-06;290~art2 · fonte del testo