Art. 4 — Pubblicazione
Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia. L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a novanta giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d'inammissibilita', entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 413)).
Testo vigente dal 18 dicembre 1998
